Le forniture di energia elettrica sono soggette a due tipi di tassazione:
– accise, imposta erariale sul consumo;
– IVA.
Le accise si applicano in base al Decreto Legislativo 26/10/1995 n. 504 (Testo Unico delle Accise), ai kWh di energia elettrica consumati dal Cliente finale (€/kWh). Le aliquote vengono differenziate in base alla tipologia di utilizzo dell’energia elettrica per due categorie: civile o industriale.
L’IVA, stabilita con il D.P.R 26/10/1972 n.633 e successive modifiche e integrazioni, si applica sull’imponibile risultate dalla bolletta, accise comprese. Anche l’aliquota IVA differisce in base al tipo di fornitura: domestici e altri usi (negozi, uffici, garage e box e aziende).
Le aliquote delle imposte applicate sulle forniture dell’energia elettrica sono disponibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al seguente link https://www.arera.it/allegati/dati/ele/eep38.xls.
IVA ridotta al 10%
L’aliquota dell’IVA sull’energia elettrica è ridotta per alcune aziende incluse nel D.P.R. 633/72, elencate in modo dettagliato nella Tabella A Parte III n. 103. In particolare, hanno diritto all’IVA agevolata al 10% le seguenti attività:
– imprese estrattive e manifatturiere, (sezione C, codice ATECO) comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili;
– imprese agricole;
– utenti che utilizzano l’energia per usi domestici (strutture residenziali e ambienti come caserme, scuole, case di riposo, conventi, orfanotrofi);
– utenti che impiegano l’energia per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e di irrigazione).